Diritto allo studio
La Costituzione italiana sancisce il diritto allo studio per tutti i cittadini, compresi quelli più svantaggiati; l’insegnante di sostegno viene assegnato dal Provveditorato agli Studi alla classe in cui è inserito un alunno disabile (un insegnante ogni 4 alunni disabili).
Collabora con gli insegnanti nelle attività educative e didattiche, lavora per l’autonomia dell’alunno, stimola la comunicazione personale, accompagna e assiste l’alunno negli spostamenti interni o fuori sede; nella scuola dell’obbligo partecipa alla valutazione di tutta la classe in cui opera; nella scuola media superiore valuta solo l’alunno o gli alunni disabili cui è stato assegnato.
La Legge 104/92 sancisce che in ogni contesto scolastico, dall’asilo fino all’università , devono essere garantite pari opportunità di inserimento, nonché facilitazioni relative agli ambienti, ai programmi, alle forme di valutazione.
La Legge 17/99 stabilisce che agli studenti universitari con handicap siano forniti sussidi tecnici e didattici e il supporto di un tutor, una sorta di “insegnante di sostegno”, che deve interagire con i docenti e gli uffici per risolvere problemi operativi e di organizzazione degli studi.
Gli studenti universitari con un’invalidità superiore o uguale al 66% sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari.
Nonostante queste leggi, sono frequenti le segnalazioni di persone che non possono accedere ai diversi percorsi formativi, soprattutto universitari, a causa di svariati tipi di barriere, da quelle fisiche a quelle culturali.
All’interno degli atenei, oltre ad ostacoli di natura architettonica (scale, pavimentazione irregolare, scarsa accessibilità dei servizi igienici), vi è una scarsa attenzione verso la disabilità da parte del personale docente e degli studenti e una difficoltà ad usufruire del servizio di tutoraggio previsto dalla Legge m. 17 del 28/1/99.
Fonte: www.fondazioneserono.org