I permessi retribuiti a chi spettano?
I permessi retribuiti ai sensi dell’art. 33 della Legge 104/92 spettano:
- alle persone disabili in situazione di gravità;
- ai genitori, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;
- al coniuge della persona disabile in situazione di gravità;
- ai parenti o affini entro il 2° grado della persona disabile in situazione di gravità.
Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. 183/2010).
Sono esclusi dal diritto ai permessi i seguenti lavoratori:
- a domicilio;
- addetti ai servizi domestici e familiari;
- agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per se stessi né in qualità di genitori o familiari;
- autonomi;
- parasubordinati.
Congedo straordinario ai sensi della Legge 388/2000 – art. 42 del D.lgs. 151/2001 spetta secondo il seguente ordine di priorità, che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi (D.lgs. 119/2011):
- al coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;
- ai genitori, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;
- al figlio convivente della persona disabile in situazione di gravità;
- ai fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità;
- ai parenti/affini entro il terzo grado conviventi della persona disabile in situazione di gravità.
Sono esclusi dal diritto al congedo straordinario i seguenti lavoratori:
- addetti ai servizi domestici e familiari;
- a domicilio;
- agricoli giornalieri;
- autonomi;
- parasubordinati.
Il congedo straordinario non può essere richiesto:
- durante le pause di sospensione contrattuale in caso di contratto di lavoro part-time verticale;
- quando la persona disabile in situazione di gravità da assistere sia ricoverata a tempo pieno (fatte salve alcune eccezioni);
- nelle stesse giornate di fruizione dei permessi retribuiti L. 104/1992.
Referente unico (D.lgs. n. 119/2011)
I permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/92 ed il congedo straordinario di cui all’art. 42 del D.lgs. 151/2001 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità. In altre parole, nell’ambito familiare, un solo parente può richiedere i permessi.
Fonte: www.fondazioneserono.org